Strutture
Sperimentazione Clinica
Per quanto riguarda le polizze del settore della sperimentazione clinica la legge prevede che: “ …la polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purché si siano manifestati entro i periodi indicati al successivo comma 3. Qualora il certificato di cui al comma 1 preveda una durata di validità inferiore rispetto alla durata effettiva dalla sperimentazione, il promotore, ad ogni scadenza del periodo di validità del certificato assicurativo, è tenuto a presentare al comitato etico il nuovo certifi cato di rinnovo entro la data di scadenza prevista. La notifica del certificato di rinnovo al comitato etico/autorità competente costituisce un emendamento non sostanziale…”
Le figure che possono essere esposte ad eventuali richieste di risarcimento sono:
Produttore Farmaceutico. Se il produttore farmaceutico è anche lo sponsor della sperimentazione Sperimentatore – Istituzione Medico – Sperimentatore Supervisore Comitato Etico